La Consulta ha annullato l’interdizione per dieci anni dagli incentivi per la produzione di energia elettrica tramite impianto fotovoltaico
Il provvedimento aveva colpito chi ne aveva fatto richiesta per l’installazione di un impianto solare, i cui lavori però non erano terminati entro le date previste dalla legge.
Gli articoli 43 e 23 del decreto legislativo 28 del 2011, ovvero le norme che fissavano i termini dell’interdizione, sono viziate da “illegittimità costituzionale”: lo ha stabilito la Corte con la sentenza numero 51 del 10/03/2017. Tali norme facevano parte del piano di attuazione alla Direttiva 28 dell’Unione europea, quella che riguardava la promozione di energia prodotta da fonti rinnovabili.
Secondo la sentenza numero 51 del 10/03/2017, il legislatore delegato è andato decisamente oltre le indicazioni date dalla legge delega 96 del 2010, prevedendo sanzioni penali e amministrative non conformi a quanto deciso precedentemente. L’interdizione decennale dagli incentivi fa parte di queste pene ritenute “eccentriche”, rispetto ai limiti previsti dalla legge delega, poiché le sanzioni amministrative avrebbero dovuto essere solo di tipo pecuniario.
Secondo la Consulta l’interdizione è un fattore che incide pesantemente “sull’esercizio della libertà di iniziativa economica privata imprenditoriale (in un settore di attività particolarmente legato al sostegno di incentivi), nei confronti di un’ampia platea di soggetti e per un periodo di tempo particolarmente rilevante, in termini di rigido automatismo e di non graduabilità”.
La Corte ha stabilito che questo tipo di sanzione “contraddice manifestamente i principi di proporzionalità ed adeguatezza ai quali il legislatore delegante voleva, viceversa, conformata la risposta alle infrazioni alle disposizioni dei decreti attuativi commesse dagli operatori del settore”.